Il tema delle sanzioni conseguite in seguito al controllo della velocità stradale mediante le colonnine, e senza presenza di personale, è sempre abbastanza discusso. Ma cerchiamo di fare chiarezza, sulla base dell’attuale normativa del codice stradale.
Per far ciò, ricordiamo che le postazioni fisse, in modalità automatica, di controllo remoto delle violazioni ai limiti di velocità, senza la presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate solamente quando ricorrono le condizioni indicate dall’articolo 201, comma 1 bis, lettera f) del Codice della Strada, e precisamente sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sui tratti delle altre strade – quindi su quelle classificate dall’articolo 2 del Codice della Strada lettere c) e d) come extraurbane secondarie, ovvero urbane di scorrimento – individuate dal prefetto ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 168/2002 ove, pertanto, l’utilizzazione o l’installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione (tale valutazione punta nel concreto a verificare che sussistano le ragioni per l’impiego di strumenti a distanza delle violazioni in deroga al principio della contestazione immediata sancito dall’articolo 200 del Cds).
Ne consegue che da quanto sopra vengono escluse le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall’articolo 2 del Cds come di tipo e) ed f): per queste, dunque, permane l’attività di controllo con gli organi di polizia stradale. Tuttavia, è anche possibile che il prefetto abbia individuato anche il tratto di strada “urbana” fra quelli in cui è possibile impiegare strumenti a distanza per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità senza la presenza degli operatori di polizia stradale.