Cosa sono gli accordi di ristrutturazione del debito

soldi guadagnatiL’art. 182-bis l.f., introdotto dal comma 1 dell’art. 2 del dl 35/2005, e sostituito dal comma 4 dell’art. 16 del d. lgs n. 169/2007, attribuisce all’imprenditore in stato di crisi una nuova opportunità per poter cercare la risoluzione delle proprie difficoltà, e rappresentato dalla facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, che sia stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, insieme ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con specifico riferimento all’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

La pubblicazione degli accordi di ristrutturazione del debito

In tal senso, si noti come il legislatore preveda che l’accordo debba essere pubblicato nel registro delle imprese (anche) ai fini di conoscenza, e acquista efficacia sin dal giorno della pubblicazione.

Peraltro, la pubblicazione sul registro delle imprese produce almeno due importanti effetti che riassumiamo di seguito. Il primo è che entro trenta giorni dalla pubblicazione, sia i creditori che ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale, il quale, esaminate e decise le opposizioni, procederà con l’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato, (che può essere poi reclamato alla Corte d’appello).

Il secondo effetto che deriva dalla pubblicazione sul registro delle imprese è legato al fatto che nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’accordo, sono inibite ai creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, sia l’avvio o la prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, che l’acquisizione di titoli di prelazione, salvo che non siano stati concordati. Tale divieto può inoltre essere richiesto dall’imprenditore anche prima, durante le fasi della trattativa, a patto che venga presentato al tribunale competente una specifica documentazione.

L’istanza di sospensione sarà pubblicata nel registro delle imprese e produrrà l’effetto del divieto (di inizio o prosecuzione) delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, sin dalla data di pubblicazione.

Il ruolo del tribunale

Successivamente, il tribunale – verificata la documentazione che l’imprenditore avrà avuto modo di presentare – fisserà con decreto l’udienza entro 30 giorni, disponendo così la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. All’udienza, nell’ipotesi in cui sia riscontrata la sussistenza dei presupposti per poter arrivare all’accordo di ristrutturazione dei debiti, il tribunale disporrà con decreto motivato il divieto di iniziare o di proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nei successivi sessanta giorni, entro i quali va depositato l’accordo definitivo corredato della relazione redatta dal professionista.

Si tratta pertanto di uno strumento utile per gestire la propria condizione di indebitamento fruendo di un ombrello protettivo giudiziario. Per saperne di più consigliamo naturalmente tutti i nostri clienti di contattare un esperto professionista, che possa guidare il proprio cliente nella conduzione di tutti i passaggi necessari per arrivare alla formalizzazione e alla registrazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, stando a quanto previsto dall’attuale quadro normativo.

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