L’art. 182-bis l.f., introdotto dal comma 1 dell’art. 2 del dl 35/2005, e sostituito dal comma 4 dell’art. 16 del d. lgs n. 169/2007, attribuisce all’imprenditore in stato di crisi una nuova opportunità per poter cercare la risoluzione delle proprie difficoltà, e rappresentato dalla facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, che sia stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, insieme ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con specifico riferimento all’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.