I cartellini di riconoscimento in azienda sono obbligatori per tutti i lavoratori in regime di appalto e subappalto e devono essere muniti di dati di indicazione del dipendente con tanto di foto. L’obbligo è previsto per tutti i settori, inclusi i cantieri di edilizia. Con il Jobs Act è stato abrogato l’obbligo per gli operatori edili che lavorano nei cantieri ma non dipendenti di ditte in appalto ed in subappalto. Tali cartellini devono essere inseriti all’interno di appositi porta etichette e sono regolati da precise normative che prevedono anche sanzioni per lavoratori e datori di lavoro che non si conformano.
Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro
Il tesserino di riconoscimento è disciplinato dal D. Lgs. 81/08 che obbliga i lavoratori ad essere muniti di tale strumento. L’obbligo è previsto dal noto Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale norma prevede che siano i datori di lavoro ed i dirigenti responsabili dell’organizzazione e direzione dell’attività a dover fornire i lavoratori dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore oltre all’indicazione del datore di lavoro.
La norma prevede anche che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi impiegati in opere e servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i soci delle società semplici del settore agricolo, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani ed i piccoli commercianti debbano munirsi del tesserino. Questo dovrà essere esposto quando effettuino prestazioni in luogo di lavoro per il quale vengano svolte attività in regime di appalto o subappalto.
Il tesserino e la privacy
Per quel che riguarda la privacy dei lavoratori è intervenuto in materia il Garante, esattamente con un provvedimento datato 11 dicembre 2000. Il Garante ha risposto al delicato tema della privacy prevista per alcune norme contrattuali in relazione all’obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento.
Per una gran parte di lavoratori a contatto con il pubblico, ovvero con i clienti, è necessario esporre le generalità attraverso il sopra citato tesserino. Questo eviterebbe problematiche legate agli atti illeciti commessi sul lavoro e servirebbe anche a riconoscere immediatamente il lavoratore in caso di problemi. Si tratta di uno strumento che responsabilizzerebbe il dipendente nell’ambito della sua prestazione d’opera che, tuttavia, esporrebbe dati sensibili comportando preoccupazioni circa il suo diritto alla privacy.
Le disposizioni del Garante
Secondo il Garante tale obbligo non costituisce una violazione della privacy ma solo quando l’utilizzo dei dati non è eccedente. In particolare la direttiva del Garante vuole limitare l’uso dei dati del lavoratore laddove questi siano infondati, ovvero inutili allo scopo per il quale il tesserino è reso obbligatorio.
Dati privati come quelli anagrafici, quindi, sarebbero eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall’esposizione obbligatoria del tesserino. Tale concetto è stato ribadito anche attraverso il Vademecum del Garante sul rapporto tra Privacy e Mondo del Lavoro in cui reputa eccessivo l’utilizzo di dati anagrafici estesi e completi del dipendente. A seconda dei casi, infatti, può bastare anche solo un codice identificativo ed il ruolo professionale.